Assegno di Maternità dei Comuni
Un sostegno economico per le madri per ogni figlio nato, istituito dalla legge n. 448/1998 e regolato dal D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452 e dal D.Lgs. 151/2001.
A chi spetta
- Donne senza trattamento economico per la maternità (indennità o retribuzione).
- Donne con trattamento economico inferiore all’importo dell’assegno, per la differenza.
- Anche in caso di adozione o affidamento preadottivo di minori, fino a 6 anni (o fino alla maggiore età per adozioni internazionali).
Condizione: il minore deve essere regolarmente soggiornante e residente in Italia.
Chi può fare domanda
Possono presentare richiesta le madri che siano:
- Cittadine italiane
- Cittadine UE
- Cittadine extra-UE con carta di soggiorno
Nota: il solo permesso di soggiorno non è sufficiente. Anche il figlio deve avere carta di soggiorno se non è cittadino UE.
Come richiederlo
- La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio.
- Possono richiedere l’assegno anche le madri che percepiscono un trattamento economico inferiore all’assegno, per la quota differenziale.
Concessione e pagamento
- L’assegno viene concesso dal Comune.
- Il pagamento è effettuato dall’INPS.